Art. 4.

      1. Dalla data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari di cui agli articoli 1 e 2, gli affari civili e penali pendenti davanti alla corte d'appello e alla corte di assise d'appello di Bologna rientranti, ai sensi delle disposizioni di cui alla presente legge, nella competenza per territorio, rispettivamente, della corte d'appello di Parma e della corte d'appello di

 

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Parma in funzione di corte di assise d'appello, sono devoluti alla cognizione di tali uffici.
      2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle cause civili già rimesse al collegio, ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile, ai procedimenti penali nei quali è già stato notificato il decreto di citazione a tutte le parti, nonché agli affari di volontaria giurisdizione già in corso alla data di inizio del funzionamento della corte d'appello di Parma fissata ai sensi dell'articolo 3, comma 2.